Lavori di riqualificazione energetica

COMUNICAZIONE LAVORI CONCERNENTI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AL 55%

Le detrazioni del 55% per le spese afferenti la riqualificazione energetica, hanno subito delle variazioni a tutt’oggi.
La normativa fa riferimento alla L.296/2006 “Finanziaria 2007”, che ha introdotto una detrazione d’imposta nella misura del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, attualmente applicabile fino al periodo d’imposta 2011.

Con la risoluzione n.3/E/2010 l’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un’istanza di interpello della Regione Piemonte, ha chiarito che tale incentivo è incompatibile con altre provvidenze statali, ad esempio la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie.

Per ottenere l’agevolazione bisogna rispettare dei canoni rigidi e cioè:

- ricevere l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti che esista rispondenza dell’intervento ai richiesti requisiti;
- inviare all’Ente ENEA, scheda informativa relativa all’intervento ricevuto, entro e non oltre 90 gg. dal termine dei lavori, telematicamente.
- riscontrare il pagamento delle fatture ricevute a mezzo bonifico bancario/postale, a datare dal 01/07/2010. Qualora il contribuente effettui il pagamento attraverso bonifico bancario o postale, questi enti, dovranno operare una ritenuta d’acconto pari al 10% della base imponibile, che si andrà a scorporare dall’imposta sul Reddito da parte della Società/Ente che ha effettuato i lavori;
- inoltre per gli edifici esistenti è necessario acquisire agli atti la certificazione energetica dell’immobile.

Entro il 31/03/2011 si dovrà inviare comunicazione all’Agenzia delle Entrate, per i lavori iniziati nel 2010, per poter usufruire della detrazione dell’imposta del 55%, che proseguono a tutt’oggi.

Bisogna compilare il modello “IRE 2009” scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate et inviarlo telematicamente.

Qualora non venga acquisita la comunicazione entro il 31/03/2011, si avrà la decadenza del beneficio, come ben chiarito dalla Circolare n.36/E/2007.

Ovviamente il limite massimo di detrazione spettante va riferita all’unità immobiliare.

Focalizziamo chi può usufruire dell’agevolazione:

- i titolari di Reddito d’Impresa che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica su edifici, ovviamente solo i fabbricati strumentali per destinazione d’uso;
- gli enti pubblici e privati che svolgono attività commerciale, le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni, i titolari di diritti reali sull’immobile; i condomini, gli inquilini, anche chi possiede l’immobile in comodato.

Gli interventi che danno diritto all’agevolazione sono:
- per interi edifici esistenti, riqualificazione energetica, valore massimo della detrazione € 100.000,00 (imponibile € 181.818,18 - 55%), comma 344 L.296/2006 - Legge Finanziaria 2007;

- per parti di edifici esistenti per far si di ridurre la trasmittenza termatica (pareti, finestre, compresi gli infissi) , valore massimo della detrazione € 60.000,00 (imponibile € 109.090,90 - 55%), comma 345 L.296/2006 - Legge Finanziaria 2007;

- per installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda, valore massimo della detrazione € 60.000,00 (imponibile € 109.090,90 - 55%), comma 346 L.296/2006 - Legge Finanziaria 2007;

- per sostituzione d’impianto di riscaldamento con posa di caldaia a condensazione, impianti di climatizzazione, valore massimo della detrazione € 30.000,00 (imponibile € 54.545,45 - 55%), comma 347 L.296/2006 - Legge Finanziaria 2007;

La su citata ripartizione della detrazione del 55% dall’imposta lorda dovrà essere ripartita per l’anno 2010 in cinque rate annuali di importo pari.

Attualmente la Legge 220/2010 art.1 comma 48 ha previsto la proroga della detrazione del 55% anche alle spese sostenute entro il prossimo 31/12/2011, ma per quest’anno le rate obbligatoriamente passano da cinque a dieci.

Francesco Paolo Cirillo*.

*Dottore Commercialista. Revisore Legale dei Conti. Docente a Contratto”

 

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